1. Nell'ambito delle proprie funzioni statutarie, l'Automobile Club d'Italia (ACI), ente strumentale dello Stato che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi dell'automobilismo, gestisce gli adempimenti amministrativi relativi all'immatricolazione e alla reimmatricolazione dei veicoli, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (PRA), che vi provvedono anche avvalendosi delle imprese o società di consulenza automobilistica previste dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, collegati in via telematica al sistema informativo del medesimo ACI, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
2. I procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di iscrizione e di trasferimento della proprietà dei veicoli, previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un solo procedimento di registrazione presso il PRA.
3. È istituita la carta del veicolo, sostitutiva della carta di circolazione e del certificato di proprietà previsti dal titolo III, capo III, sezione III, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni.
4. La targa di immatricolazione è personale ed è trattenuta dal titolare in caso di trasferimento della proprietà o di cessazione
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;
b) articolo 94, commi 2, 5, 6;
c) articolo 95;
d) articolo 97, commi 1, 2, 3 e 4;
e) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
f) articolo 103, comma 1, secondo e terzo periodo;
g) articolo 225, comma 1, lettera b);
h) articolo 226, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
9. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nell'ordinamento giuridico vigente, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
10. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.